Conciliazione è il termine più comunemente usato per indicare la Conciliazione Stragiudiziale Professionale

Chi partecipa all’incontro con il mediatore?

E’ fondamentale che alla procedura partecipino le parti personalmente, se lo ritengono opportuno assistite dai loro avvocati. Con il consenso delle parti e del mediatore possono essere ammesse altre persone come ad esempio dei periti, la cui presenza sia ritenuta necessaria e/o oppartuna ai fini della risoluzione della controversia.

Primariamente va detto che la procedura conciliativa può essere avviata sia quando il processo ordinario è iniziato sia naturalmente nella fase anteriore.

Ha senso tentare la via della conciliazione, a causa iniziata specie se da tanto tempo?

Certamente. L’esito di una causa è sempre incerto, e il potere decisionale del giudice sottrae alle parti e ai loro avvocati sia il controllo sul procedimento, con tempi processuali molto lunghi, sia soprattutto quello sul risultato finale. Inoltre far eseguire una sentenza anche del tutto favorevole è impresa difficile e spesso infruttuosa.

La condivisione della soluzione da parte dei litiganti elimina il problema della esecuzione delle intese raggiunte in sede di conciliazione, che difatti avviene in modo spontaneo.

Inoltre, prima della firma dell’accordo che sancisce la fine della lite ciascuna delle parti se insoddisfatta di come procedono le cose, pùò sempre porre termine alla procedura e rivolgersi alla magistratura ordinaria.

Risultati

La parte invitata può accettare l’invito e si dà il via alla conciliazione, e :

raggiungere un accordo – Verbale e accordo di conciliazione –
oppure la conciliazione fallisce – Verbale di fallita conciliazione.

Nel caso la parte invita, abbia rifiutato l’invito, la conciliazione non ha luogo – Verbale di fallita adesione alla conciliazione.

Efficacia dei Verbali

Il Verbale e accordo di conciliazione ha efficacia vincolante solo tra le parti e non costituisce titolo esecutivo, ma è chiaro che l’efficacia riguardo all’esecuzione è forte in quanto l’accordo è un atto spontaneo delle parti al quale aderiscono volontariamente e questo lo rende naturalmente esecutivo.

Per quanto riguarda il Verbale di fallita conciliazione e il Verbale di fallito tentativo di conciliazione, le posizioni assunte dalle parti dinanzi al conciliatore possono essere valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell’art 96 del codice di procedura civile.

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